Tira un sospiro di sollievo, l’Amministrazione
Comunale, all'indomani dell’ ordinanza, depositata in cancelleria giorno 18
ottobre 2012, che prevede l’ inammissibilità del ricorso presentato in data 28
luglio 2012 contro il nostro Comune per ciò che riguardava una delibera municipale che approvava la
graduatoria del "CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1
A PAR-TIME A TEMPO INDETERMINATO”. Il
Tribunale Amministrativo Regionale , accoglie, in parte, l’istanza di revoca di
misura cautelare, presentata da questa Amministrazione Comunale e conferma la
trattazione del merito all'udienza pubblica dell’8 febbraio 2013. Dichiara
inammissibile l’istanza di esecuzione di misura cautelare, presentata dai
ricorrenti, che chiedevano la
sospensione dell’ efficacia, quindi oggetto del ricorso, della determina della giunta n. 25 del 29.4.2012 con la
quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 7 posti di istruttore amministrativo cat. c1 a part-time
a tempo indeterminato. L’istanza di revoca, presentata dal Comune resistente e
dai contro interessati, secondo il Tar Calabria, deve essere accolta e, per
l’effetto, deve essere revocata l’ordinanza cautelare nella parte in cui
dispone la sospensione del provvedimento impugnato, ferma restando la
fissazione della trattazione di merito, come già riferito per la data dell’ 8
febbraio 2013, di conseguenza, si legge nell’ ordinanza Amministrativa,
l’istanza di esecuzione della misura cautelare proposta da parte ricorrente
deve, essere dichiarata inammissibile. IL COMUNE DI CRUCOLI E' STATO DIFESO DALL'AVVOCATO FRANCESCO BOCCHINFUSO
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